Così si è espressa la Cassazione con l’ultima pronuncia della III sezione penale n. 15757/2018. A pagarne le spese è un fotografo che aveva ritoccato delle foto di nudo di donne ponendogli il volto di minorenni.
Il fenomeno del mobbing, ossia quell’insieme di comportamenti vessatori e di emarginazione posti in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, non ha ancora nel codice penale una giusta collocazione in quanto non esiste un articolo ad hoc. Come definire al meglio il mobbing? Detto comportamento, come già previamente indicato, consiste in una serie di atteggiamenti persecutori, dequalificanti,
La contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. dispone l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a euro 516 per colui che in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o a mezzo del telefono, per motivi di petulanza o di biasimevole motivo rechi disturbo o molestia ad una persona. Detto articolo costituisce sicuramente una versione più “leggera” del reato
L’articolo 131 bis c.p., introdotto con il d. lgs n. 28 del 16 marzo 2015, disciplina l’esimente della tenuità del fatto. Detta esimente, in realtà già precedentemente presente nei procedimenti innanzi al giudice di pace, ha previsto un nuovo escamotage, anche nei procedimenti innanzi al Giudice Monocratico, per uscire indenni da un procedimento penale proprio nel caso in cui il soggetto venga riconosciuto
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