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Finora (e fino al 31 ottobre 2022) nel caso in cui i tecnici del distributore di rete elettrica o gas trovavano il contatore della luce o del gas manomesso o con i sigilli rotti sicuramente le conseguenze per i poveri intestatari della fornitura (molto spesso ignari della vicenda) erano di natura non piacevoli.

Ed infatti, il combinato disposto degli art. 624 e 625 c.p. prevede(va) la procedibilità d’ufficio (e quindi con la semplice denuncia) obbligatoria da parte del distributore nel comunicare alla Procura territorialmente competente il fatto di reato.

Nessun accordo con il fornitore o altro escamotage poteva impedire di far partire un procedimento penale per furto di energia elettrica o di gas in quanto l’ente era obbligato per legge a comunicare la notizia di reato.

Sul punto, l’articolo 624 c.p. stabilisce (ma sempre fino al 31.10.2022) la procedibilità d’ufficio qualora ricorra una o più circostanze previste all’art. 61 n. 7 e 625 (casi aggravati).

Cosa cambia dal 1 novembre 2022? Ebbene, per i non operatori del diritto che non seguono l’evoluzione del processo penale e delle riforme giudiziarie, proprio da questa data entrerà in vigore il d. lgs. 134/2022 che ha previsto, tra le tantissime novità processualpenalistiche, anche il passaggio di molti reati a querela di parte e, tra questi, anche il furto, ex art. 624 c.p.

Proprio dal 1 novembre 2022 laddove venga rinvenuto un contatore manomesso o senza sigilli (in caso di gas) l’ente apposito dovrà procedere, ove voglia perseguire giudizialmente l’intestatario, appositamente con la querela entro 90 giorni dalla verifica del fatto.

Ed infatti, il nuovo articolo 624 c.p. prevede la procedibilità d’ufficio “… se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis.”

In altre parole, se prima la Procura contestava le aggravanti di cui all’art. 625 nn. 2 e 7 c.p. (contestando esplicitamente l’esposizione alla pubblica fede), ora queste due aggravanti non permettono la procedibilità d’ufficio e la persona offesa sarà costretta, per procedere giudizialmente, a formalizzare la volontà querelatoria.

Si potrà pensare, cosa cambia (prima la denuncia ora la querela)? La prassi potrebbe sembrare la stessa, ma così non è.

Intanto finora, ogniqualvolta vi sia stato un accertamento di un furto, la denuncia (che può, a differenza della querela, essere presentata in qualsiasi momento) veniva depositata molto dopo i c.d. 90 giorni (a volte anche a distanza di anni!)

In secondo luogo, i fornitori, che mai finora si sono costituiti al processo penale,  avranno interesse ad agire, a parere ovviamente dello scrivente, laddove l’intestatario della fornitura decida di non pagare la bolletta.

Nel caso in cui venga saldato il proprio debito o si addivenga ad un accordo transattivo di certo il fornitore non avrà alcun interesse ad intraprendere il lungo e tortuoso processo penale per ottenere “giustizia”, oltre al fatto che, sempre nel caso di risoluzione stragiudiziale della controversia,  si potrebbero sempre opporre istituti deflattivi come l’azione riparatoria, ex art. 162 ter c.p., o la più conosciuta remissione di querela, ex art. 340 c.p.p.

E nel caso di azioni giudiziarie già pendenti? In questo caso, sarà opportuno sollevare la questione al giudice alla prima udienza utile affinché lo stesso comunichi alla persona offesa (l’ente fornitore o distributore?) sulla possibilità di poter integrare con la querela, entro tre mesi dalla notifica del verbale d’udienza, ove voglia continuare a procedere penalmente contro l’imputato. Decorsi i 90 giorni senza alcuna querela il processo si estingue per improcedibilità dell’azione (sentenza di non doversi procedere).

Attenzione però: se verranno contestate le aggravanti nn. 2 e 7 dell’art. 625 c.p. andate a verificare se viene contestata, nella n. 7 “la destinazione al pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza” il procedimento continuerà ad andare avanti d’ufficio in quanto queste specifiche aggravanti non sono state toccate dalla Riforma Cartabia!

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10 Commenti

  1. luca-Reply
    26 Novembre 2022 at 18:32

    Salve, alla sostituzione del vecchio
    Contatore è stata accertata la manomissione, ma allo stesso tempo il contatore misurava regolare quindi era si stato manomesso ma al momento del cambio non c’era nulla. Ora sono passati 7 mesi da questa apertura e verbale che hanno contestato, cosa accade in seguito?

    • Avv. Gabriele Leone-Reply
      28 Novembre 2022 at 9:00

      Salve, le chiederanno ugualmente una ricostruzione dei consumi con annessa bolletta di riconteggio, a mio parere, non dovuta. Per ulteriori approfondimenti non esiti a contattarmi

  2. giordano-Reply
    8 Febbraio 2023 at 13:42

    Gentile avvocato,
    a luglio 2022, in occasione della sostituzione del contatore, i tecnici hanno rilevato una manomissione interna anche se il prelievo era regolare. Sono stato convocato, a mezzo raccomandata, per assistere all’apertura del contatore presso gli uffici enel il prossimo 13 luglio. Mi conviene presentarmi oppure no? Per l’applicazione della riforma cartabia, farà fede la data di apertura del contatore in mia presenza (febbraio 2023) oppure la data di sostituzione del contatore (luglio 2022) in cui ravvisarono la manomissione?

    • Avv. Gabriele Leone-Reply
      8 Febbraio 2023 at 20:14

      Salve, innanzitutto dipende cosa rinvengono sul contatore e se comporta una manomissione, in seguito potremo capire come agire. Mi tenga informato

  3. Giordano-Reply
    9 Febbraio 2023 at 3:02

    Si avvocato, il contatore é manomesso internamente. Ora che vado lì mi conviene dichiarare qualcosa, mi faranno delle domande?

    • Avv. Gabriele Leone-Reply
      9 Febbraio 2023 at 7:55

      No, faranno una verifica tecnica e alla fine le rilasceranno copia

  4. giordano-Reply
    10 Febbraio 2023 at 4:20

    Mi conviene presenziare o me ne sto a casa?

    • Avv. Gabriele Leone-Reply
      10 Febbraio 2023 at 5:08

      Presenzi, ove dovessero rinvenire una manomissione e un prelievo irregolare sarà necessaria l’assistenza difensiva

  5. Giordano-Reply
    12 Febbraio 2023 at 6:41

    Grazie mille avvocato. Allora vado e le faccio sapere. Faranno tutto quel giorno, giusto, anche la ricostruzione dei Consumi? O quella la faranno nei giorni successivi e mi faranno poi sapere?

    • Avv. Gabriele Leone-Reply
      13 Febbraio 2023 at 9:02

      Salve, se vuole una consulenza più approfondita la invito a prendere contatti con lo studio

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