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L’articolo 131 bis c.p., introdotto con il d. lgs n. 28 del 16 marzo 2015, disciplina l’esimente della tenuità del fatto.

Detta esimente, in realtà già precedentemente presente nei procedimenti innanzi al giudice di pace, ha  previsto un nuovo escamotage, anche nei procedimenti innanzi al Giudice Monocratico, per uscire indenni da un procedimento penale proprio nel caso in cui il soggetto venga riconosciuto responsabile del fatto commesso.

In particolare, il Giudice del dibattimento (in realtà anche il Gip nella fase delle indagini preliminari con il decreto di archiviazione per particolare tenuità), qualora vi siano i requisiti previsti dalla norma, potrà emettere, alla fine della fase del primo grado, la sentenza di non doversi procedere.

La norma richiede che la pena prevista per il fatto commesso non superi nel massimo la pena detentiva di 5 anni, che il comportamento non risulti abituale (su questo a breve ci torneremo) e che il reo non abbia commesso il fatto per motivi abietti o futili, che abbia agito con crudeltà o abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima.

Ai fini del comportamento abituale, la novella precisa che è tale il soggetto colpito da una pronuncia di delinquenza abituale, professionale, di tendenza, o che abbia commesso precedentemente altri reati della stessa indole o, ancora, che abbia commesso reati con oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Dalla disamina dell’articolo sembrerebbe, quindi, che solo coloro che commettono per la prima volta un fatto delittuoso (di natura non grave) e con un’unica condotta possano essere soggetti alla concessione del beneficio.

La giurisprudenza di legittimità, fortunatamente, è venuta in soccorso al legislatore e più volte ha delineato ed individuato i “giusti” profili della norma da applicare al caso di specie.

Innanzitutto, proprio sull’abitualità del reato, è opportuno rilevare che il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è precluso dalla sussistenza di precedenti penali ed i requisiti per l’applicazione della norma invocata hanno natura e struttura oggettiva e operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo.

In altre parole, la sussistenza di precedenti penali non osta alla concessione del beneficio poiché il carattere del reo non incide sui requisiti per l’applicazione di detta esimente ed, in ambito di reati della stessa indole, il Supremo Collegio ha ribadito “ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del Cp), è ravvisabile il comportamento “abituale”, ostativo all’applicabilità dell’istituto, quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati (dunque almeno due) della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento ” (Cass. Pen. sez. III, sent. n° 36616 del 22 febbraio 2017).

Appare evidente, allora, che il Giudice di prime cure, oltre a quanto sancito dalla norma invocata, sarà inevitabilmente influenzato dalla portata di dette pronunce, con la conseguenza che sarà più incline a concedere il menzionato beneficio anche per coloro tendenzialmente più orientati al reato.

 

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