Furto nel caso di forniture, la giurisprudenza tende ad eliminare tale fattispecie di reato

Si tratta dell’ultima sentenza della Cassazione sul tema caldo a molti italiani, ovvero il furto di energia elettrica e gas.

Troppi utenti ogni anno devono, infatti, fronteggiare gli accertamenti compiuti da parte dei tecnici del distributore che comportano 7 volte su 10 dei rinvenimenti di anomalie sui contatori.

Da quel momento l’intestatario della fornitura inconsapevole, molto spesso, del problema cade nell’angoscia di dover affrontare spese di riconteggio sulla fornitura molto salate e il processo penale vincolato dall’alea del giudizio di un magistrato.

La riforma Cartabia (entrata in vigore l’anno scorso) ha dato un serio colpo ad una serie di reati, precedentemente procedibili d’ufficio, adesso a querela di parte e, tra questi, vi rientrano i c.d. furti aggravati dalle circostanze di cui all’art. 625 c.p.

Pre-riforma nel caso di forniture bastava al P.M. contestare l’aggravante della violenza sulle cose, di cui al n. 2 dell’art. 625 c.p., richiamata più volte dalla giurisprudenza, per far sì che il processo proseguisse il suo corso fino alla fine e lasciare nelle mani del Giudice la valutazione se l’imputato fosse effettivamente responsabile.

L’ultima novella giudiziaria ha, come detto, reso procedibili a querela di parte tutte le circostanze di cui all’art. 625 c.p. ad eccezione del n. 7 in caso di destinazione al pubblico servizio o a pubblica utilità e nel caso di cui al n. 7 bis.

Pertanto, tutti i processi pendenti alla data di introduzione della Riforma Cartabia in cui era contestato solo il n. 2 dell’art. 625 c.p. avrebbero, di fatto, subito il travolgimento dell’improcedibilità dell’azione penale subita ex post per difetto di iniziale querela da parte del distributore.

I Pubblici Ministeri, allora, al fine di evitare la chiusura di un elevato numero di processi hanno utilizzato l’espediente della modifica del capo d’imputazione, previsto e consentito dalla Legge, per non far mutare la procedibilità di tali giudizi contestando l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 c.p. per aver commesso il fatto “su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità”, impedendo agli avvocati di chiudere il processo con una sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell’azione penale.

Finisce così? No, perché la giurisprudenza di legittimità è recentemente intervenuta nel merito, in principio di diritto sostenendo che “in tema di furto di energia elettrica, non integra l’aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio la manomissione del contatore di energia elettrica, in quanto il contatore, destinato a misurare l’effettivo consumo di energia nell’ interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell’utente, non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un’esigenza generale della collettività.” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n° 48043/2023).

Alla luce di questo ermeneutica statuizione è inevitabile che i giudizi in tema di furto di energia elettrica o gas non potranno più procedere con la contestazione anche dell’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 c.p. in quanto ritenuta non pertinente alla fattispecie.

In attesa, allora, di ulteriori aggiornamenti questa sentenza diventa rivoluzionaria per la tematica in questione.

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10 Commenti

  1. Raffaele-Reply
    19 Marzo 2024 at 23:33

    Salve a me dopo verifica mi hanno fatto un calcolo di 21 000 euro secondo lei posso contestare poiché io non avevo manomesso ma bensì avevo solo un magnete che utilizzavo la sera mi faccia sapere se ha qualcuno su napoli a cui si appoggia e ci mettiamo daccordo

    • Avv. Gabriele Leone-Reply
      20 Marzo 2024 at 9:22

      Salve, in tal caso Le consiglio di addivenire ad un accordo stragiudiziale di saldo e stralcio che può essere gestito dal legale anche se lo studio si trova logisticamente distante dal luogo in cui è avvenuto il fatto. Per quanto concerne il procedimento penale è possibile nominare un domiciliatario.
      Mi faccia sapere ove interessato

  2. Alessandra-Reply
    21 Agosto 2024 at 15:59

    Buonasera avvocato. Le illustro brevemente la mia situazione. Acquistiamo casa nel 2019 procediamo con la ristrutturazione e ci trasferiamo nel 2021. Avendo trovato l’acqua già funzionante e viste le difficoltà economiche post covid iniziamo ad usarla. Ieri sono stata dal gestore per regolarizzare la mia posizione solo che mi hanno detto che il contatore era stato chiuso e che quindi erano stati violati i sigilli. Nè io nè il mio ex marito però abbiamo mai violato i sigilli. Le specifico anche che il contatore è esterno all’abitazione in una via di passaggio ed è aperto. Può aiutarmi a capire se è una situazione risolvibile? La ringrazio in anticipo

    • Avv. Gabriele Leone-Reply
      29 Agosto 2024 at 17:25

      Salve, utilizzando l’acqua dal 2021 e non pervenendo alcun consumo perché non avete provato prima a regolarizzare la vostra posizione? Adesso certamente è più complicato. Le consiglio di contattare lo studio dopo il 2 settembre per una consulenza specifica.

  3. emiliano-Reply
    8 Settembre 2024 at 10:22

    Buongiorno avvocato, ho appeno ricevuto un addebito sul conto corrente dal mio vecchio gestore luce per euro 315,31. Immagino sia la sanzione che in questi casi viene comminata per la sola manomissione del contatore, senza però che vi sia stata alterazione della misurazione (come da verbale che mi rilasciarono all’epoca). Posso stare tranquillo che non mi arriveranno in futuro altri addebiti per eventuali ricostruzione dei consumi (che farebbero presagire anche un procedimento penale) oppure non posso essere del tutto tranquillo. intendo dire, se oltre alla sanzione per la rottura del contatore non mi hanno addebitato ricostruzione dei consumi nella stessa bolletta, significa che la faccenda finisce qua? (senza strascichi penali)

    • Avv. Gabriele Leone-Reply
      9 Settembre 2024 at 17:05

      Salve, a questa domanda posso rispondere solo se la verifica effettuata sul contatore ha rilevato la sussistenza di prelievi irregolari e/o se dal verbale di ricostruzione dei consumi viene rilevato un periodo di sottrazione fraudolenta. Pertanto occorre saperne di più, La consiglio di contattare lo studio per una consulenza approfondita della questione

  4. Eugenio-Reply
    19 Ottobre 2024 at 9:29

    Salve avvocato.
    Volevo “autodenunciarmi” per violazione del sigillo sul contatore del gas. Ho acquistato un appartamento e non ho mai fatto il subentro.
    Come posso contenere i danni?
    Grazie anticipatamente se vorrà rispondermi.

    • Avv. Gabriele Leone-Reply
      21 Ottobre 2024 at 16:07

      Salve, i danni si possono contenere, ove siano cospicui, tramite un accordo di saldo e stralcio con il fornitore. Per il procedimento penale purtroppo è consigliabile eventualmente valutare un rito alternativo. Per maggiori informazioni non esiti a chiedere una consulenza specializzata

  5. Eugenio-Reply
    23 Ottobre 2024 at 12:29

    Grazie per la solerte risposta avvocato. Ma il procedimento penale non è “scongiurato” considerando il cambio della legge che Lei cita nell’articolo? Naturalmente a fronte del pagamento della bolletta che mi verrà emessa per il consumo illecito del gas.

    • Avv. Gabriele Leone-Reply
      23 Ottobre 2024 at 16:38

      Non è così, la giurisprudenza non è Legge ma è un orientamento che serve alla Magistratura per valutare il fatto di reato. Infatti, dal punto di vista codicistico il reato è tuttora procedibile d’ufficio e al termine del processo il Giudice potrà valutare se applicare o meno la giurisprudenza richiamata nell’articolo.

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