Per diffamazione si intende quell’offesa recata con l’intenzione di ledere l’altrui persona davanti a più persone in assenza della persona offesa. In altre parole la persona interessata dall’offesa in quel frangente non deve avere la possibilità di difendersi, poichè non presente, e l’utilizzo delle parole deve avere quella idoneità a ledere l’onore e la reputazione dello stesso.
L’art. 595, comma 3, del c.p. recita testualmente “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516”. Ebbene, a seguito dell’utilizzo sempre più frequente dei social network ed, in particolare, di
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