Diffamazione a mezzo internet, quando si configura?

Per diffamazione si intende quell’offesa recata con l’intenzione di ledere l’altrui persona davanti a più persone in assenza della persona offesa.

In altre parole la persona interessata dall’offesa in quel frangente non deve avere la possibilità di difendersi, poichè non presente, e l’utilizzo delle parole deve avere quella idoneità a ledere l’onore e la reputazione dello stesso.

L’articolo 595 c.p. stabilisce, al comma terzo, che l’offesa, oltre che con il mezzo della stampa, può essere recata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

Nella formulazione dell’articolo, il legislatore al contempo non ha chiarito esattamente cosa si possa intendere per altre forme di pubblicità.

Ciò ha dato spazio agli interpreti del diritto ed alla giurisprudenza di trovare soluzioni a chiarimento della vicenda.

Pertanto, per aversi il requisito della comunicazione con molte persone occorre che quantomeno l’offesa sia recata in presenza di due persone e che possano comprendere il valore ed il significato dell’attacco rivolto.

Vi è di più: l’offesa configura la diffamazione anche quando solo una persona venga a conoscenza della stessa e successivamente lo comunica ad altre.

Di fronte all’utilizzo dei social network e più in generale di internet, risulta evidente che l’immissione di una espressione offensiva all’interno di un portale che possa essere raggiunto da un infinito numero di persone possa andare a configurare il reato di diffamazione in quanto tutti coloro che leggono la frase vengono a conoscenza dell’offesa.

Ai fini diffamatori è necessario che l’autore dell’offesa sia nella facoltà cosciente e libera di voler propagare notizie e commenti con la comprensione della loro attitudine a ledere la reputazione altrui.

In detto caso l’offeso avrà tutti i diritti ad esercitare una azione giudiziale contro il diffamatore presentando una denuncia- querela per  la lesione alla sua sfera personale e privata e per il danno all’immagine ricevuto.

Scrivi un commento