Il danneggiamento rappresenta una violazione dei diritti patrimoniali altrui, comportando un’alterazione o una distruzione di beni materiali.
La pena prevista, nel caso del danneggiamento semplice, è la reclusione da sei mesi a tre anni, l’articolo elenca una serie di beni oggetto di tutela della norma.
La condotta addebitabile al reo deve essere necessariamente, per giurisprudenza consolidata, per dolo anche nella forma eventuale, ovvero il soggetto deve agire intenzionalmente per arrecare danno altrui (dolo generico) o nel compiere una determinata azione, prevedendo che la stessa possa comportare il compimento del reato, accetta le conseguenze che tale condizione possa avverarsi (dolo eventuale).
Ad essere incriminata è la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui.
Nonostante a formulazione letterale della norma induca a pensare ad una ipotesi di reato a forma vincolata, è stato proposto un orientamento favorevole ad una interpretazione nel senso di reato a forma libera, potendosi in tal modo far rientrare anche condotte omissive.
L’articolo prevede una serie di circostanze aggravanti specifiche del delitto di danneggiamento, giustificate dal maggior disvalore penale della condotta, al cui riconoscimento consegue il divieto per il giudice di concede la sospensione condizionale della pena, se il colpevole non elimini le conseguenze dannose della condotta o si opponga alla prestazione di attività lavorativa in favore della collettività.
Il reato, a seguito della Riforma Cartabia e successivamente di ulteriori disposizioni legislative in vigore da aprile 2024, è stato oggetto di cambiamenti, principalmente nell’ambito della procedibilità.
Ed infatti, se prima la condotta era perseguibile d’ufficio (bastava una mera segnalazione alle Forze dell’Ordine), adesso nella maggior parte dei casi è procedibile a querela e, quindi, solo la persona offesa ha la facoltà/potere di richiedere il perseguimento del soggetto che si reputa responsabile.
La perseguibilità d’ufficio rimane in circoscritte situazioni: se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 c.p. (interruzione di un pubblico servizio) ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
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