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Lo “scippo” è un reato storicamente molto diffuso in Italia, in ogni città con una buona densità di attività criminale, e difficilmente smetterà di esserlo.

L’articolo del codice penale di riferimento è, ormai da parecchio tempo (L. 26 marzo 2001 n. 128, art. 2 comma 2), il 624 bis c.p. che identifica oltre il furto in abitazione proprio il furto con strappo.

Il comma che identifica la condotta illecita è il n. 2, stabilendo testualmente la punibilità, alla stessa pena di cui al primo comma (da quattro a sette anni e con la multa da 927 euro a 1.500) per colui che “si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola di mano o di dosso alla persona”.

Tali condotte, che possono avvenire secondo diverse modalità (dal furto in moto, o di corsa, ecc.) si connota principalmente per la violenza esercitata sulla cosa e indirettamente sulla persona.

A tal fine al ladro, infatti, interessa proprio “scippare” o “strappare” di dosso alla persona il gioiello, l’orologio o altro bene di rilevante entità, disinteressandosi della possibile condotta violenta subita dal soggetto che potrebbe anche mancare.

Ed invero, il reato de quo potrebbe facilmente associarsi ad altre fattispecie delittuose allorquando la persona offesa subisca altro dal reo (ad esempio nel voler scippare la borsa da una signora, la stessa, dopo il furto, cade e si procura delle lesioni personali).

Peraltro, la condotta è connotata da maggiore gravità rispetto al mero furto, di cui all’art. 624 c.p., in quanto comunque viene esercitata la violenza sulla res e, quindi, indirettamente sulla persona, dovendo vincere la resistenza esercitata dalla stessa.

Inoltre, rispetto al passato, è più facile identificare il potenziale reo ove il fatto avvenga in un luogo aperto al pubblico o pubblico e sicuramente facilmente rintracciabile tramite le telecamere di sorveglianza di un qualsiasi esercizio commerciale.

Il fatto si deve obbligatoriamente distinguere dal furto con destrezza, di cui all’art. 625 c.p. n. 4, in quanto oltre a sanzionare la fattispecie con una pena inferiore (da due a sei anni e della multa da 927 euro a 1.500) la condotta si connota per l’assenza di violenza indiretta sulla persona e dall’approfittare della disattenzione della stessa per commettere il reato (ad esempio il furto del portafoglio su un mezzo pubblico prelevandolo dal taschino o da una borsa).

Il reato, inoltre, si distingue dalla rapina (quindi, ai fini difensivi è sempre meglio una riqualificazione della condotta favorevolmente verso il furto con strappo) in quanto in tale fattispecie la condotta violenta viene commessa sulla persona e non sulla cosa e il reo si interessa principalmente sulla stessa.

A tal fine, sarà opportuno dimostrare che il ladro abbia avuto, sin dall’inizio della condotta, l’interesse a esercitare la violenza solo sulla cosa e indirettamente sulla persona.

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