Il nuovo articolo 612-ter c.p., anche meglio conosciuto come Revenge Porn, ha introdotto un nuovo tipo di condotta illecita.
L’articolo prevede la punizione di colui che diffonde, cede, pubblica, invia, consegna, dopo averli precedentemente realizzati, immagini o video di carattere pornografico o a contenuto sessualmente esplicito di persone senza il consenso delle stesse e destinati, quindi, a rimanere privati. Lo stesso tipo di condotta riguarda anche le persone che, una volta ricevuto, lo rimettono in circolo senza il consenso della persona presente nel contenuto sessualmente esplicito.
La pena prevista va da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 di reclusione e con la multa da 5.000 a 15.000 euro, senza considerare le aggravanti previste nei commi successivi.
Ed invero, come nel caso degli atti persecutori (art. 612 bis c.p.), la pena è aumentata nei confronti di colui che è stato sentimentalmente legato alla persona, coniuge anche separato. La condotta viene considerata ulteriormente più grave se il fatto è avvenuto nei confronti di una persona in inferiorità fisica o psichica o se la donna è in stato di gravidanza.
Tale articolo, in altre parole, ha cristallizzato la condotta di colui che, spinto dal divertimento o dalla rivalsa della storia finita (da qui “Vendetta pornografica”), mette in circolo materiale sessualmente esplicito e/o lo diffonda tramite gli ormai noti “canali social” (whatsapp, Instagram, Facebook e così via).
E’ opportuno rilevare che, sebbene detta condotta illecita, prima della novella legislativa (L. 69 del 19 luglio 2019) emanata nel nostro ordinamento, non fosse inquadrata nella cornice edittale del 612 ter c.p. non per questo non era considerata reato.
Infatti, il legislatore ha voluto creare un articolo che potesse ricomprendere quel tipo di condotta tipica che prima era prevista in altri fattispecie di reato (si pensi alla violazione della privacy o alla diffusione di riprese e registrazioni fraudolente o ancora alle interferenze nella vita privata) e, ovviamente, punirla con una pena sicuramente più proporzionata al fatto commesso.
Il reo, di fronte ad una condotta simile, si vedrà costretto a perdere l’utilizzo del cellulare con cui ha commesso il Revenge Porn (in quanto sottoposto a immediato sequestro da parte del Pubblico Ministero) e, in concomitanza, ad essere destinatario quasi certamente di una misura cautelare più o meno restrittiva (dal divieto di avvicinamento alla persona offesa e i luoghi frequentati dalla stessa alle misure custodiali come gli arresti domiciliari e, nei casi più gravi, il carcere).
Per maggiori informazioni non esitate a contattarmi ai numeri indicati nel sito.
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