E’ di questi giorni la notizia dello schiaffo sul fondoschiena da parte di un tifoso della fiorentina ad una giornalista locale mentre stava svolgendo il suo lavoro fuori dallo stadio al termine del match empoli-fiorentina finita con la vittoria a favore della squadra di casa.
La ragazza, che già era stata presa di mira da altre persone in uscita dallo stadio con frasi sessiste, viene pubblicamente schiaffeggiata sulle natiche da parte di un uomo con un berretto che dopo meno di 48 ore veniva identificato e colpito dal Daspo per la durata di anni tre.
Adesso questo soggetto è indagato per violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p.
Il conduttore della trasmissione televisiva, invece, veniva successivamente sospeso dall’emittente poiché con la frase “non te la prendere, non te la prendere” sminuiva di fatto l’ennesimo gesto di umiliazione subito da una donna, in tale fattispecie, nello svolgimento del suo lavoro.
La giornalista nell’immediatezza dei fatti, cercando di mantenere la calma, continuava a svolgere il suo servizio fino al termine della diretta. Intervistata successivamente da varie testate giornalistiche manifestava tutto il suo disagio per il gesto subito, per il comportamento sessista ricevuto da parte degli altri tifosi e per l’atteggiamento quasi indifferente mostrato da parte del conduttore che avrebbe dovuto difenderla.
Il tifoso, identificato poco dopo, si scusava per l’episodio accaduto giustificandosi dicendo di aver compiuto l’atto per stizza poiché deluso dalla sconfitta della propria squadra e definendolo come gesto “goliardico”.
L’azione compiuta è ormai riconosciuta, da molto tempo ormai per giurisprudenza consolidata, come una violenza sessuale in quanto, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, il soggetto agisce consapevolmente e volontariamente nel compimento dell’atto e costringe, senza il consenso della persona offesa, a subirlo.
Peraltro, non può essere tantomeno giustificato se compiuto in modo repentino e fugace né rilevano i fini ulteriori di concupiscenza o di gioco da parte del reo poiché va comunque a ledere la libertà sessuale della vittima.
Il fatto è punibile, ai sensi dell’art. 609 bis c.p. da 6 a 12 anni di reclusione, anche se la norma stabilisce che nei casi di minor gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi (partendo dalla pena base al reo potrebbe essere inflitta la condanna a 2 anni di reclusione).
Pertanto, continuare a sostenere che il gesto sia solamente goliardico o di stizza, avvenuto in un contesto di assoluto cameratismo, non può comunque giustificare la gravità dell’atto.
Infatti, a pochi giorni passati dalla giornata contro la violenza sulle donne, atti come quelli capitati alla giornalista sportiva non possono in alcun modo essere scusabili perché significa voler dare una giustificazione accettabile ad azioni che meritano solo una punizione severa o voler pensare nel 2021 ancora, con la mentalità retrograda del secolo scorso, che la donna è subalterna all’uomo e debba subire e giustificare in silenzio gli atti violenti ricevuti.
Per maggiori approfondimenti non esitare a contattarmi.
Scrivi un commento