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In Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2019 è stato pubblicato il c.d. Codice Rosso, o anche meglio conosciuto come modifica al codice penale in materia di tutela di vittime di violenza domestica in genere, L. 19 luglio 2019.

L’argomento, già oggetto del focus al link https://www.avvgabrieleleone.it/2019/07/22/focus-sul-codice-rosso-cosa-cambia-per-le-donne-vittime-di-violenza/?fbclid=IwAR37IPwczt5Thiekb4ATIEM1oLGm85Pet7q3VMsTdeo1uDr9RPyPmcGUB14 , ha introdotto fattispecie nuove di reato (ad esempio il Revenge Porn) e ha nettamente aumentato le pene dei reati, già presenti al codice penale, per coloro che si macchiano di determinati crimini di violenza, principalmente contro le donne.

L’intervento legislativo è volto a diminuire il numero dei casi, in aumento negli ultimi anni in Italia, di violenza domestica.

Nel caso di specie, approfondiremo la nuova condotta di stalking (atti persecutori) di cui all’art. 612 bis c.p.

Il delitto de quo ha appena compiuto 10 anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento (d.l. 11/2009).

Le finalità del legislatore erano quelle di perseguire quei comportamenti che, prima dell’entrata in vigore di tale reato, erano inquadrati con reati meno gravi (minaccia o le molesti) e che sicuramente non potevano fornire una adeguata risposta punitiva.

Il perdurante stato di ansia e di paura generato alla vittima che determinava un fondato timore nei confronti di sé stessa o di un suo prossimo congiunto alterava, altresì, le proprie abitudini di vita (orari, uscite, lavoro, ecc.).

Pertanto, il reo non poteva essere destinatario di pene così lievi.

I casi perseguiti nel nostro ordinamento sono stati con gli anni sempre più numerosi.

Nel tempo si è voluto bloccare l’autore della condotta di specie anche con misure cautelari apposite come, ad esempio, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per evitare un possibile contatto con la stessa e, nei casi più gravi, le misure custodiali degli arresti domiciliari e la detenzione in carcere.

Il perseguimento di tale condotta è volta a bloccare la reiterazione degli atti molesti nei confronti della vittima.

Inoltre, nato come reato a querela di parte (entro 6 mesi dalla commissione dell’ultimo fatto) nel tempo la prassi accusatoria ha cercato di evitare tale possibilità e impedire quanto più possibile alla persona offesa di poterci ripensare rimettendo la querela, facendolo diventare sostanzialmente un crimine procedibile d’ufficio.

Come è  avvenuto tutto ciò? In altre parole, sono diventati infrequenti i casi in cui si possa arrivare al giudizio con la contestazione del solo comma 1 dell’art. 612 bis c.p., (unico caso rimasto a querela di parte, la cui rimessione è possibile solo al processo), poiché, soprattutto dopo l’introduzione del Codice Rosso, la contestazione degli atti persecutori prevede sempre almeno un’ipotesi aggravata.

Risulta, quindi,  impraticabile la possibilità di poter evitare il processo tramite la rimessione di querela da parte della persona offesa e, prima dell’introduzione della novella legislativa, impossibile anche le condizioni di cui all’art. 131 bis c.p. (tenuità del fatto) in virtù di varie sentenze della Cassazione negative sul punto.

Ad ogni modo, il reato con il Codice Rosso è stato modificato e inasprito, prevedendo oggi la pena da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e sei mesi (prima era da sei mesi a quattro anni), e quindi la tenuità del fatto, di cui al predetto articolo 131 bis c.p., è stato tolto dal novero delle ipotesi assolutorie per il reo.

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