La contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. dispone l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a euro 516 per colui che in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o a mezzo del telefono, per motivi di petulanza o di biasimevole motivo rechi disturbo o molestia ad una persona. Detto articolo costituisce sicuramente una versione più “leggera” del reato
Stalking, bastano solo due condotte di molestia Importante sentenza della Corte di Cassazione n° 26588 del 29 maggio 2017 sul reato di stalking, di cui all’art. 612 bis c.p., cui prevede “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in
L’inquilino del condominio può risultare particolarmente molesto? In determinate situazioni può configurarsi lo stalking condominiale.
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