Il vuoto normativo nell’occupazione abusiva del suolo pubblico da parte degli zingari

 

Lo stazionamento con camper e roulotte da parte degli zingari in aree pubbliche è uno dei problemi comuni di ogni città.

I parcheggi urbani sono sede, purtroppo, di campi nomadi momentanei da parte dei rom che bivaccano in dette zone, stendendo panni e creando un forte stato di disagio da parte degli abitanti di quella zona.

Gli stessi, al fine di assicurarsi dette aree più sicure e tranquille, principalmente in orari notturni, sono costretti a rivolgersi alle forze dell’ordine che non sempre ottemperano alle richieste.

Cosa si può fare effettivamente? Il diritto purtroppo non viene molto in aiuto in questo caso in quanto non vi è ancora alcuna disposizione specifica.

Pertanto bisogna adeguarsi con quanto prevede la nostra legislazione.

Il rimedio migliore, attualmente in vigore, sembrerebbe l’art. 20, al comma 1, del Codice della Strada che vieta “sulle strade di tipo A), B), C) e D) … ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.”, e punisce (comma 4) “chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 (6) a euro 680.

In realtà, detta disposizione non prevede espressamente l’occupazione di aree di sosta urbana in quanto le strade di tipo A), B) ecc. ovviamente non possono riguardare le zone di parcheggio in quanto come stabilisce l’art. 2, sempre del CdS, : “le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

 

A – Autostrade;

 

B – Strade extraurbane principali;

 

C – Strade extraurbane secondarie;

 

D – Strade urbane di scorrimento;

 

E – Strade urbane di quartiere;

 

F – Strade locali;

 

F-bis. Itinerari ciclopedonali”.

Applicando, quindi, alla lettera detta disposizione le stesse forze di polizia non possono fare molto.

L’unico intervento utile potrebbe essere quello del sindaco che, con un’ordinanza comunale, imporrebbe lo sgombero dell’aree. Soluzione anche questa troppo complicata.

Pertanto, in attesa di sviluppi legislativi migliori, l’unico rimedio esperibile è solo quando si presenta un caso di particolare rilevanza penalistica, ovvero quando lo stazionamento (campo nomade) risulterebbe essere fisso e senza autorizzazione.

In detto caso, potrebbe configurarsi l’illecito penale di cui all’art. 633 c.p. (occupazione di suolo pubblico) che prevede la pena di anni 2 o una multa da € 103,00 a 1.032,00 per “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”, negli spazi pubblici si procede d’ufficio ai sensi dell’art. 639 bis c.p.

In questa fattispecie, di più difficile dimostrazione, l’esistenza del campo nomade può essere desunta da varie circostanze: utilizzo di prefabbricati, stazionamento fisso di camper e roulotte, sviluppo di una comunità in detta area, elementi, questi, che comunque necessitano di un approfondita attività di monitoraggio e controllo da parte delle forze delle ordine.

Pertanto, fino ad una previsione legislativa futura per il caso ad hoc, bisognerà adattarsi con dette disposizioni sperando che una eventuale denuncia/querela possa superare il vaglio di possibile archiviazione e, quindi, che possa arrivare a giudizio.

 

 

 

3 Commenti

  1. Marzio Sartini-Reply
    8 Luglio 2022 at 21:28

    Insomma in italia ci vuole una tanica di benza….in Germania manco ci provano.

  2. Daniela-Reply
    1 Luglio 2024 at 12:33

    Gli italiani TOLLERANO I FURTI IL DEGRADO E QUANT’ALTRO.
    Non AMMETTO TOLLERANZA!

  3. Gianfranco-Reply
    1 Maggio 2025 at 19:10

    Ma la polizia ha controllato se hanno documanti e se sono sempre gli stessi? Se sono gitani/Rom non possono stare sempre nello stesso posto, se no diventano stanziali e come tali devono dimostrare come si guadagnano da vivere. Basta con i BUONISMI all’italiana!

Scrivi un commento