Da qualche anno a questa parte, a seguito dell’aggravamento delle sanzioni penali, i riscontri sulla guida in stato di ebbrezza sono sempre più frequenti.
Prima del 2007 ( dopo la modifica dell’art. 186 del CdS) vi erano delle sanzioni molto più tenui e molti meno controlli.
Oggi, utilizzare il proprio mezzo durante il weekend e mettersi alla guida comporta sempre più un rischio per i conducenti che bevono e quindi, onde evitare possibili incidenti, una rinuncia nella maggior parte dei casi.
Il legislatore, a seguito della crescita degli incidenti stradali, è voluto intervenire per reprimere sempre di più questo fenomeno ed, allo stesso tempo, ha effettuato un lavoro di prevenzione tramite l’organizzazione, da parte della Polizia Giudiziaria, di continui posti di blocco nelle strade al fine di evitare gli incidenti, controllare i possibili trasgressori dell’art. 186 CdS e sanzionarli con pene severe.
Tali sanzioni penali sono, peraltro, sempre accompagnate da sanzioni amministrative riguardanti sia il mezzo guidato che la patente.
Per prevenire ed aiutare i conducenti “sbadati” molti locali si sono dotati al proprio interno di macchinette per misurare l’alcool nel corpo e sottoporsi ad una verifica preventiva.
Nel caso in cui, però, il conducente venga fermato dalla Polizia Giudiziaria e gli venga chiesto di sottoporsi al test, come comportarsi?
Orbene, come già ampiamente descritto in altri articoli precedenti, al soggetto fermato è consigliabile non rifiutare la verifica dell’alcool test per evitare conseguenze ben peggiori.
Infatti, il comma 7 dell’art. 186 CdS stabilisce che ” salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)”, ossia il caso in cui “sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l)”.
Pertanto, essere consapevoli di aver bevuto un po’ oltre il dovuto potrebbe essere sempre di meno rispetto al tasso di 1,5 grammi per litro e quindi sanzionabile con una pena minore del predetto comma.
Ad ogni modo, per avere maggiori chances durante la verifica dinanzi alla Polizia Giudiziaria, è sempre consigliabile espletare tale procedura dinanzi ad un proprio legale e, nel caso di mancata proposta da parte della Polizia, chiedere agli stessi di effettuare la verifica dinanzi al proprio avvocato (ovviamente prima di firmare il verbale finale di verifica).
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