Il muovo Codice della Strada è Legge già da qualche settimana, tante considerazioni sono state avanzate, tra queste quella di sostenere che non è più possibile mettersi alla guida dopo aver bevuto o nel caso in cui si è assunto stupefacenti.

Attenzione, tali reati, rientranti nell’alveo delle contravvenzioni, erano già presenti nel nostro ordinamento e già da prima erano sanzionabili.

Non è cambiato molto rispetto a prima in quanto già dal testo precedente erano previste delle pene nel caso in cui si superassero determinate soglie. L’articolo 186 CdS già da prima prevedeva che nel caso in cui il soggetto alla guida fosse stato trovato in stato di ubriachezza sarebbe stato passibile di un procedimento penale. Le soglie (o,5-0,8 solo sanzione amministrativa, 0,8-1,5 e sopra 1,5) sono rimaste intatte nella nuova disciplina normativa, sono stati aggiunti dei codici da inserire nella patente nel caso in cui si venga trovati all’interno dei limiti previsti.

Il Codice 68 impone che il conducente che si mette alla guida debba avere una soglia pari a 0, il codice 69 impone che l’autoveicolo venga disposto di uno strumento chiamato “alcolock” che impedisce l’accensione del veicolo se il soggetto ha un tasso superiore a 0.

Le sanzioni di cui all’art. 186 CdS aumentano nel caso in cui il conducente abbia già questi codici nella patente.

L’art. 187 Cds viene praticamente riscritto, il reato ora viene intitolato “guida dopo l’assunzione di sostante stupefacenti”. La norma vuole superare dei criteri di offensività previamente oggetto di continua interpretazione da parte della Cassazione, dapprima infatti affinché si potesse applicare la norma non bastava che il soggetto, a seguito anche di primi rilievi salivari o biologici, potesse avere delle tracce di stupefacenti in quanto necessitavano ulteriori elementi sintomatici.

Ad oggi, la norma pare voglia superare il predetto problema del superamento dell’offensività tramite il rilievo cronologico, ovvero il soggetto sarà sanzionabile nel caso in cui venga trovato alla guida sotto l’effetto di stupefacenti se i primi rilievi attestano inequivocabilmente un recente consumo.

Si ritiene che tale accertamento risulterà molto complicato nel caso di specie in quanto, come già visto in passati orientamenti, non è facile determinare, tramite i campioni biologici, in modo assoluto il momento esatto in cui il conducente abbia realmente assunto gli stupefacenti.

Saranno necessari, a tal fine, nuovi interventi della Cassazione.

Ulteriori modifiche vengono apportati ai reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. (omicidio stradale e lesioni stradali) nel caso in cui vengono abbandonati poco prima degli animali domestici e successivamente avviene un incidente.

Ulteriori pene rafforzate nel caso di abbandono di animali, ex art. 727 c.p., ove questo avvenga su strada.

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