Il reato di danneggiamento, previsto e punito all’art. 635 c.p., è stato oggetto qualche anno fa di un consistente intervento legislativo ( L. 7/2016) che è andato a modificare molti articoli del nostro codice penale, espletando un’effettiva depenalizzazione di diverse fattispecie.
Come potersi difendere?
Il reato in questione è rientrato nei piani del legislatore che ha sostanzialmente eliminato la fattispecie del danneggiamento semplice (diventando mero illecito civile e quindi passibile di un’azione giudiziaria dinanzi al giudice civile), ma ha mantenuto il danneggiamento aggravato.
Pertanto, il danneggiamento di cosa altrui è ancora passibile di sanzione penale. Andiamo a vedere cosa è cambiato.
L’ipotesi “semplice”, non più reato, prevedeva il caso in cui un soggetto liberamente decideva di danneggiare la cosa altrui anche senza una motivazione specifica.
L’ipotesi “aggravata”, ancora reato, prevede il caso in cui il soggetto agisca sempre per colpire e danneggiare la cosa altrui, ma ciò deve avvenire in conseguenza anche di minaccia o violenza alla persona e ciò costituisce fatto penalmente rilevante e passibile della sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni (art. 635 comma 1 c.p.).
Il comma 2 del predetto articolo prevede la stessa pena se il danneggiamento avviene: su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, luoghi di culto, opere di risanamento ecc.; opere destinate all’irrigazione; piantate di alberi, arbusti, luoghi destinati al rimboschimento; su attrezzature sportive al fine di impedire o interrompere manifestazioni sportive.
Nel caso in cui il danneggiamento avvenga su cose mobili o immobili altrui durante manifestazioni pubbliche la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Ai fini dell’elemento psicologico è opportuno ricordare che basta l’intenzione (dolo generico) e, quindi, la piena consapevolezza del voler agire con lo scopo di danneggiare la cosa altrui.
Linea di difesa: la condotta illecita del reato de quo, seppur sia stato oggetto di depenalizzazione nel caso del danneggiamento semplice, ha mantenuto una linea molto sottile (soprattutto per il tipo di condotta) tra il penalmente sanzionabile e il non.
Infatti, per poter addivenire ad una risoluzione positiva del giudizio bisognerà riqualificare la condotta illecita nell’alveo dell’area civile. In parole più semplici, bisognerà dimostrare che il danneggiamento sia avvenuto in assenza di violenza o minaccia alla persona e, cioè, che si tratti dell’ipotesi del danneggiamento “semplice” e non più previsto dalla legge come reato.
D’altra parte, è un punto di riflessione molto importante, l’accusa dovrebbe dimostrare che il reo, durante il compimento del fatto, danneggiava il bene al fine di far sentire il soggetto passivo minacciato o violentato (psicologicamente?).
Tale fattispecie, in realtà, a parer personale, poteva costituire il fine base del danneggiamento semplice e quindi, a seguito dell’intervenuta depenalizzazione, potrebbe essere un espediente utile per poter ricondurre una condotta “aggravata” in una mera ipotesi di danneggiamento depenalizzato.
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