Definizione giuridica:

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto di diritto introdotto nel Legislatore ormai da oltre vent’anni (D.P.R. 115/2002) e permette agli indagati/imputati e persone offese/parti civili di poter essere assistiti gratuitamente da un difensore senza dover pagare le onerose spese legali.

Il criterio per poter accedere:

Gli artt. 76 e ss. del predetto T.U. individua il criterio per poter accedere al predetto beneficio: avere un reddito inferiore ad € 12.838,01 – secondo gli ultimi parametri legislativi – comprensivo di tutto il nucleo familiare.

Ad ogni familiare è previsto un aumento del limite pari ad € 1.032,91 per ciascuno di essi.

Ai fini del reddito si comprendono anche i redditi dichiarati esenti nonché quelli che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Il contenuto dell’istanza:

Il documento firmato dal richiedente ed autenticato dal difensore (iscritto all’albo dei legali con il patrocinio a spese dello Stato) deve contenere un’autocertificazione attestante i dati anagrafici dell’istante e della sua famiglia, comprensivo del codice fiscale, i redditi prodotti dal nucleo familiare e i dati del procedimento per cui si richiede.

La persona offesa di reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

La condizione reddituale va mantenuta per tutta la durata del processo, ove, infatti, dovessero cambiare le condizioni reddituali a superamento del reddito previsto per Legge l’istante, anche tramite interposto difensore, dovrà comunicare la revoca del beneficio.

Il reato:

Colui che rilascia una dichiarazione mendace al fine di ottenere ingiustamente il beneficio può rischiare una pena compresa tra uno e cinque anni di reclusione e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, secondo quanto prevede l’art. 95 del D.P.R. 115/2002.

La condotta può essere punita “solo” a titolo di dolo generico, ovvero quando viene dimostrata la volontà da parte del richiedente di ottenere ingiustamente il beneficio, o anche con il dolo eventuale, ovvero quando il soggetto prevedendo la possibilità che con la sua condotta possa verificarsi la condizione delittuosa ne accetta volontariamente il rischio.

Non è, invece, punibile a titolo di colpa, ovvero quando il soggetto abbia manifestato un comportamento negligente, imprudente o imperito e dimostra in giudizio che il comportamento è frutto di un mero errore non voluto dall’agente.

Tra i casi in cui si può manifestare la situazione esente da responsabilità è quando l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene redatta materialmente dal difensore e venga commesso un errore di leggerezza o un c.d. difetto di controllo.

Ad esempio, il caso in cui si dichiari che il reddito individuato nell’istanza derivi da un’attestazione Isee allegata alla presente istanza, la quale compilata materialmente dal Caf sia sfuggita al controllo del soggetto e venga utilizzata successivamente dal difensore nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

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2 Commenti

  1. Sergio-Reply
    23 Marzo 2025 at 11:37

    Buongiorno ho avuto una situazione simile cosa posso fare ?

    • Avv. Gabriele Leone-Reply
      24 Marzo 2025 at 17:40

      Salve, conviene fissare un appuntamento in studio o telefonico per accertare meglio la situazione.

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