I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sono sempre più diffusi nell’ambito scolastico e continuano ad essere sempre più osservati sotto la lente d’ingrandimento da parte del legislatore.
Dal termine inglese “bullying” la fattispecie si realizza quando un minore diventa vittima di comportamenti vessatori, offensivi, ingiuriosi messe in atto da un singolo o, ancora peggio, da un gruppo di persone.
Nel secondo caso, il gruppo, forte della compartecipazione di vari soggetti (a volte anche “amici” della vittima) pone in uno stato di soggezione psicologica e fisica il minore portandolo alla emarginazione ed allontanamento dalle proprie abitudini scolastiche (scarso impegno a scuola, paura ad affrontare le giornate, ecc.) e alla ferma convinzione di non poter essere aiutato da nessuno.
In tal caso, il minore si trova costantemente sotto pressione dal bullo/bulli in quanto non riesce a esternare la propria situazione nei confronti di persone adulte (maestra/professori, genitori/preside).
Il fenomeno del bullismo, che si può manifestare in vari momenti dell’infanzia e adolescenza, è stato progressivamente osservato dalle istituzioni, tanto da decidere di creare all’interno delle mura scolastiche uno sportello apposito per casi di questo tipo.
Dal punto di vista legale, il bullismo non è ancora inquadrato in una vera e propria cornice di reato in quanto nella stragrande maggioranza dei casi le condotte vengono poste in essere da minorenni non imputabili.
Infatti, l’art. 97 del c.p. prevede che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto quattordici anni”.
Ciò significa che condotte di bullismo poste in essere da soggetti minori di anni 14 sono esenti da reato.
In tal caso, è comunque possibile agire dal punto di vista disciplinare (tramite azione da parte del Dirigente Scolastico) ed attuare i protocolli scolastici per sanzionare le condotte de quo.
Nel caso di minori di anni 18? In questo caso il fatto è potenzialmente oggetto di denuncia e sarà competenza della Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.
Il bullismo, non essendo stata però creata una fattispecie specifica, potrà eventualmente rientrare nelle seguenti condotte criminis : diffamazione (art. 595 c.p.), percosse (581 c.p.), lesioni (582 c.p.), rissa (588 c.p.), violenza privata (610 c.p.), minaccia (612 c.p.).
Il cyberbullismo, invece, è una sottocategoria del primo fenomeno ed avviene ogniqualvolta le azioni finora indicate vengono commesse con l’uso di internet, social network (instagram, facebook, tik tok ed altri) o tramite cellulare (whatsapp, telegram ed altri).
In tal caso, questa situazione potrebbe aggravare ulteriormente lo stato psicologico della vittima in quanto la diffusione delle vessazioni diventano maggiormente virali.
Si distinguono, in particolare, varie condotte: il “flaming“, ovvero, inviare messaggi volgari e aggressivi ad una persona tramite gruppi on-line, e-mail o messaggi; “l’on-line harassment“, inviare messaggi offensivi in maniera ripetitiva sempre utilizzando la messaggistica istantanea; il “cyber- stalking“, persecuzione attraverso l’invio ripetitivo di minacce; la “denigration“, pubblicare pettegolezzi, dicerie sulla vittima per danneggiarne la reputazione e isolarla socialmente; il “masquerade“, ovvero l’appropriarsi dell’identità della vittima creando danni alla sua reputazione; “l’outing“, rivelare informazioni personali e riservate riguardanti una persona; “l’exclusion“, escludere intenzionalmente una persona da un gruppo on-line; e infine, il “trickery“, ingannare o frodare intenzionalmente una persona.
Infine, tra le condotte che possono rientrare nel cyberbullismo rientrano sicuramente quelle previste dall’art. 612 ter (c.d. Revenge Porn), introdotto con il Codice Rosso (per saperne di più consulta l’articolo dedicato https://www.avvgabrieleleone.it/2020/03/07/codice-rosso-focus-sul-focus-il-nuovo-reato-del-revenge-porn/ ) nel caso in cui vengano diffuse immagini/video sessualmente espliciti di maggiorenni e, peggio ancora, 600 quater (detenzione di materiale pornografico) quando le immagini riguardano minori.
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